La denuncia è una fonte di notizia di reato e consiste nella comunicazione formale effettuata dal cittadino all'Autorità Giudiziaria di un fatto penalmente rilevante.
La querela è condizione di procedibilità necessaria laddove il reato non sia perseguibile d'ufficio e consiste nella dichiarazione con la quale la persona offesa - personalmente o a mezzo di procuratore speciale - chiede espressamente che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato.
La querela deve essere chiara nella esposizione del fatto, ed ove possibile, è opportuno che contenga già la nomina di un difensore di fiducia. Ai sensi dell'art. 153 bis c.p.p., è fatto obbligo per il querelante di dichiarare od eleggere domicilio ove ricevere tutte le comunicazioni relative al procedimento. In difetto, laddove risulti mancante o insufficiente l'indicazione del domicilio ed il querelante non abbia nominato un difensore di fiducia, le notificazioni saranno eseguite mediante deposito dell'atto da notificare presso la segreteria del Pubblico Ministero procedente.
L'esposto è l'atto con cui le Autorità vengono informate e chiamate a intervenire in merito a determinati fatti non necessariamente costituenti reato.
Si rammenta che, allo stato attuale, le denunce, le querele, gli esposti e, in generale, tutte le comunicazioni dirette a questa Procura, non sono ricevibili se trasmesse via e-mail, poichè tale strumento di comunicazione non garantisce la piena, immediata e certa identificazione della fonte di provenienza.
Per informazioni successive alla presentazione, è disponibile lo sportello all’utenza della Procura della Repubblica, piano I, stanza n. 1.28, cui è necessario presentarsi personalmente muniti di documento d’identità, ovvero a mezzo procuratore munito di delega.
Solamente nel caso in cui si richieda all’Ufficio di apporre l'attestazione di avvenuto deposito su una copia della denuncia e/o della querela, è necessario produrre una marca da bollo di € 3,92.